Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il geometra Andrea Mazzoleni per le attività appartenenti al modulo B ATECO 6 può assumere l'incarico di RSPP. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), infatti, può essere sia interno che esterno all’impresa. La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi del datore di lavoro e deve avvenire per mezzo di un modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l'incarico al soggetto, oltre ad essere conservata in azienda insieme al Documento di Valutazione dei Rischi.

R.S.P.P. a Bergamo: sicurezza sul lavoro

Il tema di protezione e sicurezza sul lavoro è uno dei più importanti nel settore della tutela per il lavoratore ed è importante che le imprese abbiano chiari i concetti espressi nel “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, approvato il 9 aprile 2008 ed entrato in vigore il 9 maggio 2008.

Il cosiddetto “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, incorpora al proprio interno, riordinandoli e innovandoli secondo una logica unitaria, tutti gli obblighi previsti dalla legislazione italiana in materia di salute e sicurezza in vigore fino a quel momento.

Il servizio di prevenzione e protezione è fondamentale per la sicurezza in azienda. Deve infatti aiutare i soggetti aziendali quali datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a mettere in atto tutte le procedure che consentano di operare in sicurezza.

“Il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro coinvolge il datore di lavoro in quanto lo organizza e ne nomina i componenti, il medico competente che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria, il personale addestrato e gli eventuali consulenti esterni. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è designato dal datore di lavoro e a lui risponde direttamente del proprio operato. Anche sotto il profilo sanzionatorio, il D.Lgs 81/08 non prevede sanzioni per tale figura a sottolineare la natura essenzialmente consultiva e promozionale del Servizio di prevenzione e protezione. Diverso è il caso in cui si verifichi un danno al lavoratore o ad un altro soggetto sul luogo di lavoro: in tal caso l’RSPP può essere legittimamente chiamato a rispondere della sua condotta sia in sede penale che civile, in quanto il danno può essere conseguenza delle sue azioni o omissioni.”

Compiti e formazione del R.S.P.P.

Lo studio tecnico Mazzoleni è in grado di fornire tutto il supporto e la consulenza inerenti le conoscenze sui compiti del R.S.P.P. e della formazione del R.S.P.P. Il team specializzato e competente in materia fornirà le linee guida per garantire ad ogni impresa di essere in regola con le normative vigenti.

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