La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche dell’edificio che sta per acquistare o per affittare e degli impianti in esso presenti. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle informazioni riportate sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

certificazione ape2

Certificazione energetica in breve

Introdotta dalla Direttiva CE 2002/91 "sul rendimento energetico in edilizia" per ridurre i consumi energetici degli edifici, la certificazione energetica ha lo scopo di promuovere una cultura del progettare, costruire, ristrutturare e vivere gli edifici più attenta ai consumi energetici, alla riduzione delle emissioni gas climalteranti e al comfort degli utenti.

È inoltre uno strumento per orientare le scelte dei cittadini: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) fornisce, infatti, informazioni sulla qualità energetica  sia dell’edificio, che si sta per acquistare o affittare, sia dei relativi impianti indicando anche gli interventi migliorativi che possono ottimizzare la prestazione energetica dell’edificio.

Regione Lombardia ha dato avvio al processo di certificazione energetica degli edifici sul proprio territorio a partire dal 2006  con la LR n.24 del 11/12/2006 e s.m.i. e la DGR VIII/5018 e sm.i..

Quando serve

L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi:

  • contratti di locazione nuovi o rinnovati;
  • Trasferimenti di proprietà;
  • nuova costruzione e ampliamenti;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  • edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2;
  • contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus;
  • contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici;
  • trasferimento a titolo oneroso;

Per conoscere nel dettaglio quando sussiste l'obbligo di dotazione e/o allegazione dell'APE e quali sono le tipologie di intervento e i relativi requisiti da rispettare si rimanda ai documenti scaricabili dai link sottostanti.

Cosa è

L'Attestato di Prestazione Energetica è l’“etichetta dell’edificio”. Come documento informativo permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La quantità annua di energia primaria è espressa da uno o più descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche di installazione degli impianti tecnici. Questo valore può essere espresso in Energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale (somma delle energie precedenti).

La principale informazione riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Non va dimenticato che l'APE fotografa l'edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto restituisce un fabbisogno energetico dell'edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall'uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione.

Chi lo produce e come si ottiene

Il certificatore energetico è una persona fisica in possesso di uno specifico titolo di studio e, secondo il titolo posseduto, dell’abilitazione all'esercizio della professione e dell’iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali (ove esistenti), oppure dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione Cened e dell'attestato di superamento esame o di uno dei corsi riconosciuti dall'O.d.A. secondo quanto previsto al punto 17.3 dell'allegato al D.D.U.O. 2456/17.

Ape firmato digitalmente – modalità d’uso

Il D.D.G. 9433/2012 ha introdotto, in Regione Lombardia, l’obbligo di firmare digitalmente gli APE con decorrenza 1° marzo 2013. A partire da tale data l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale (di cui all’Art. 9, comma 3 bis, della L. R. 24/2006) del file di interscambio dati firmato digitalmente (formato .xml.p7m), e del file PDF relativo all’APE stesso firmato digitalmente (formato .pdf.p7m).Un’altra importante novità, introdotta mediante il punto 12.4 dell’Allegato al D.D.U.O. 2456/2017, consiste in una migliore identificazione della documentazione che il Soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario, ovvero:

  • il file originale dell’APE firmato digitalmente (pdf.p7m). Nel caso di APE registrato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 e il 30 settembre 2015, il file originale dell’APE, oltre la firma digitale, dovrà essere provvisto di marcatura temporale (pdf.p7m.m7m o pdf.p7m.tsd);
  • copia cartacea dell’APE;
  • il file di interscambio dati firmato digitalmente (.xml.p7m) e registrato nel CEER.

È inoltre opportuno consegnare a ciascun proprietario la “Ricevuta generata dal CEER” attestante il versamento del contributo di 10 euro corrisposto all’Organismo regionale di accreditamento per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici.

Accertamenti

In Regione Lombardia i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica sono disciplinati dall’art. 27 della l.r. 24/2006 che definisce il regime sanzionatorio e dalla DGR 2554/2011 e dal decreto 3254 dell'12 marzo 2019 che definiscono i criteri di indirizzo e le modalità operative di accertamento.

In particolare sono definite le modalità di selezione del campione da sottoporre ad accertamento, le fasi del procedimento amministrativo, le modalità di definizione dell’esito, i parametri oggetto di controllo, le relative penalità in caso di errore e le soglie di tolleranza specifica per ogni dato.

L'art.11 della L.R. 24/2014 attribuisce ad ILSPA le funzioni relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 27, comma 17 nonies, della LR n.24 del 11/12/2006 e s.m.i..

Il procedimento di accertamento

Il procedimento amministrativo di accertamento è definito dalla DGR 2554/2011 e il relativo Allegato.

Gli ispettori cened

ILSPA, nell'espletamento dell'attività di accertamento della conformità dell'APE, è coadiuvata da professionisti altamente qualificati e denominati Ispettori CENED, selezionati tramite un avviso pubblico di valutazione dei candidati per titoli e per esame.

Servizi offerti

  • Redazione attestato di prestazione energetica;
  • Verifica sull’esistenza dell’APE;
Richiedi informazioni

Contattaci subito per richiedere maggiori informazioni sui nostri servizi e per qualsiasi altra esigenza specifica. Ti risponderemo nel minor tempo possibile!

Privacy Policy | Cookie Policy | Emmè Web Agency